DOCUMENTI 3 ottobre 2000

Prossimamente tutti e documenti e le leggi di interesse per il settore in una sezione apposita del notiziario

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Indice delle notizie------------------Il testo del contratto


REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEL SETTORE GIORNALISTICO PER LE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, LORO SYNDICATIONS E AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA


L’anno 2000 addì 3 del mese di ottobre, in Roma,
tra

Il COORDINAMENTO AER - ANTI - CORALLO rappresentato dal coordinatore Marco Rossignoli, nonché con l’intervento di Eugenio Porta e di Luigi Bardelli AER - ASSOCIAZIONE EDITORI RADIOTELEVISIVI - rappresentata dal Presidente Marco Rossignoli e dal Segretario Generale Fabrizio Berrini, nonché con l’intervento di Sergio Serafini, Fioravante Cavarretta, Flavio Bighinati, Bruno Sofia, Umberto Tersigni, Franco Allegretti, Serafino De Paris, Sandra Mariani, Gianni Prandi, Franco Russo, Gianfranco Tateo, con l’assistenza del consulente del lavoro Stefano Lovascio
ANTI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TELERADIO INDIPENDENTI rappresentata dal Presidente Eugenio Porta e dal Segretario Generale Elena Porta, nonché con l’intervento di Giuseppe Nicolini, Luigi Furlotti, Angelina Grande in De Marchi, Virgilio Baresi, Remo Mariani, Giuseppe di Masa, con l’assistenza del consulente del lavoro Andrea Zini
CORALLO SCRL rappresentata dal Presidente Luigi Bardelli, nonché con l’intervento di Fausto Brioni, Antonio Giardullo, Maria Antonietta Procaccini, Sandro Stefani, Pietro Maria Putti, Francesco Panti, Giovanni Serrotti, Luigi Caforio, Dino Serpelloni
che complessivamente rappresentano n. 861 imprese radiofoniche locali, n.360 imprese televisive locali, n. 7 sindycations, n. 3 agenzie di informazione radiofonica
e

La FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA, sindacato unico ed unitario dei giornalisti italiani rappresentata dal Presidente, Lorenzo Del Boca, dal Segretario Nazionale, Paolo Serventi Longhi, dalla Giunta Esecutiva, composta da Luciano Borghesan, Domenico Castellano, Marina Cosi, Domenico Marcozzi, Giovanni Molinari, Federico Pirro, Luigi Ronsisvalle, Giampietro Saviotti, Franco Siddi, Stefano Sieni, Antonio Velluto e Jolanda Zangari, e dai Presidenti e Segretari delle Associazioni regionali di Stampa Pier Giorgio Severini (Ancona), Giorgio Macchiavello (Aosta), Felice Salvati (Bari), Marco Gardenghi (Bologna), Giuseppe Marzano (Bolzano), Franco Siddi (Cagliari), Giuseppe Rea (Firenze), Marcello Zinola (Genova), Maria Grazia Molinari (Milano), Franco Maresca (Napoli), Luigi Ronsisvalle (Palermo), Francesco Arcuti (Perugia), Domenico Marcozzi (Pescara), Gianni Molinari (Potenza), Raffaele Nicolò (Reggio Calabria), Roberto Seghetti (Roma), Flavio Corazza (Torino), Rino Giusa (Trieste) ed Enrico Ferri (Venezia) assistiti dal Direttore Giancarlo Tartaglia,
si è sottoscritto il presente regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito giornalistico per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, per i gruppi di emittenti e per i consorzi che effettuano trasmissioni in contemporanea ai sensi dell’art. 21 della legge 223/90 (cosiddette syndication) e agenzie di informazione radiofonica.

decorrenza e durata
Art. 1

Il presente regolamento scadrà in data 2 ottobre 2004. Il regolamento si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti, tre mesi prima della scadenza.

INSTAURAZIONE RAPPORTO D COLLABORAZIONE
Art. 2

L’instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sarà effettuato secondo le norme di legge.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni
1) data di inizio e tipo di prestazione richiesta
2) la durata del rapporto di collaborazione nel caso sia a tempo determinato
3) il corrispettivo pattuito con gli eventuali rimborsi spese
4) il nome e cognome e/o la ragione sociale dell’azienda, l’indirizzo il codice fiscale, nonché tutti quei dati previsti dalla legge
5) i dati identificativi del collaboratore

TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 3

Il corrispettivo del collaboratore viene concordato liberamente tra le parti Il compenso potrà essere quantificato complessivamente per tutta la durata e natura del contratto o potrà prevedere delle forme di pagamento mensile. In occasione del pagamento dei corrispettivi verranno emesse da parte del collaboratore idonee ricevute fiscali con l’indicazione delle ritenute di legge (fiscali, previdenziali, assicurative).

NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 4

I servizi e le prestazioni, comunque definite, del collaboratore dovranno essere messi in onda con la firma dell’autore, salvo patto contrario precedentemente concordato. Modifiche ed integrazioni ad ogni servizio dovranno essere apportate con il consenso dell’autore.

RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 5

Ai collaboratori dovrà essere garantita, in relazione della prestazione richiesta, la copertura assicurativa per eventuali danni di cui siano chiamati a rispondere in sede civile a seguito di azioni giudiziarie di risarcimento correlate agli articoli oggetto della prestazione stessa.

COLLEGIO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 6

Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le singole aziende in relazione all’applicazione del presente regolamento. Tale collegio sarà composto di tre membri di cui due di nomina delle singole parti ed uno, con funzioni di presidente, nominato d’intesa tra le parti stesse.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie.
Ciascuna parte interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza.
L’Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all’altra parte interessata, all’Organizzazione contrapposta ed al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.