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DISEGNO DI LEGGE GASPARRI SULLE TV

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Disegno di legge recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e delega al Governo per l’emanazione del Codice della radiotelevisione".

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione e finalità).

1. La presente legge individua i principi generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e adegua tale assetto agli sviluppi determinati dall’avvento della tecnologia digitale e dal processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l’editoria, anche elettronica, ed internet in tutte le sue applicazioni.

2. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo, via satellite e con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica.

ART. 2

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l’insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l’espressione "programmi" riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;

b) "programmi- dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informa tive teletext e le pagine di dati;

c) "operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi- dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ognialtro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, servizi interattivi associati a programmi televisivi o radiofonici, anche in chiaro, oppure l’accesso condizionato a trasmissioni televisive o radiofoniche ed ai relativi programmi-dati;

f) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinata a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

g) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell’editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di internet; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quale che siano il mezzo o le modalità di diffusione.

h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge;

i) "ambito nazionale", l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all’ambito locale;

l) "ambito locale", l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purchè riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a quindici milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud, considerandosi a tali effetti la Sardegna limitrofa al Lazio, alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia e quest’ultima regione limitrofa alla Calabria ed alla Sardegna; l’ambito è denominato "regionale" o "provinciale", quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in altri bacini; l’espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

m) "opere europee" le opere originarie:

1. di Stati membri dell’Unione europea;

2. di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera stipulata a Strasburgo il 5 maggio 1989, purchè le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3. di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell’audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;

n) "fase di transizione" il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della presente legge e la data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica su frequenze terrestri.

ART. 3.

(Principi fondamentali)

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano.

ART. 4

(Principi a garanzia degli utenti).

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti di altra natura, favorendosi a tal fine lo sfruttamento, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato;

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose od ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non arrechino pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalla legge;

d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l’autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all’acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalla legge in relazione alla natura dell’attività dello sponsor o all’oggetto della trasmissione;

e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l’interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a ve rità, purchè tale rettifica non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendosi limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendosi l’adeguata copertura del territorio nazionale o locale;

g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, naziona li e non , indicati in un’apposita lista approvata con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.

2. E’ favorita la ricezione da parte delle persone portatrici di handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago, prevedendosi a tal fine l’adozione di idonee misure.

3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alla legislazione vigente nella materia.

ART. 5

(Principi a salvaguardia del pluralismo del sistema radiotelevisivo)

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità, vietandosi qualsiasi atto o comportamento avente per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurandosi la trasparenza degli assetti proprietari;

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime della licenza individuale per l’attività di operatore di rete e del regime dell’autorizzazione per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendosi, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale ed in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello stesso bacino più di un blocco di programmi televisivi numerici in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1. di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

2. di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendosi, comunque, che gli operatori di rete cedono la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera 435/01/CONS, recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale e sue successive modificazioni, integrazioni o sostituzioni;

3. di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alle rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

f) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell’attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendosi, comunque, che:

1. il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

2. l’operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato è tenuto alla separazione societaria;

g) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati ed informazioni all’utenza sulle stesse frequenze assegnate;

h) previsione di specifiche forme di tutela dell’emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

ART.6

(Principi generali in materia di informazione

e di ulteriori compiti di pubblico

servizio nel settore radiotelevisivo).

1. L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un pubblico servizio ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente Capo.

2. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione leale dei fatti e degli avvenimenti nei telegiornali e nei giornali radio, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendosi la sponsorizzazione dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce ulteriori regole e criteri per rendere effettiva l’osservanza dei principi di cui al presente Capo nei programmi di informazione e di propaganda.

4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile ed il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

ART. 7

(Principi generali in materia di emittenza

radiotelevisiva di interesse regionale o locale).

1. L’emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

ART.8

(Principio di tutela della produzione culturale europea).

1. I fornitori di contenuti radiotelevisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione culturale europea e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato ai notiziari, amanifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti ed a televendite. Limiti specifici sono previsti per le trasmissioni di programmi via cavo e via satellite.

ART. 9

(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico).

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad esse assegnate, ed in particolare:

a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete;

b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica ed ambientale nazionale, regionale, provinciale e lo cale;

c) evitare rischi per la salute umana attenendosi ai principi fissati dalla vigente normativa nazionale;

d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare la piena copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze, anche in Stati confinanti con il territorio nazionale.

2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, ed una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

4. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni ed integrazioni sono sottoposti al parere delle Regioni in ordine all’ubicazione degli impianti e , al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con le Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le provincie autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

5. L’Autorità, con proprio regolamento, nel rispetto ed in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi ed al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.

6. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorità stabilisce, con suo regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.

ART. 10

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. L’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.

2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

CAPO II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ART. 11

(Accertamento della sussistenza di posizioni

dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall’Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati negli articoli 12 e 13 della presente legge.

2. L’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della Direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli 12 e 13, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L’Autorità qualora accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti di cui agli articoli 12 e 13, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio ed indicando l’impresa o il gruppo di imprese ed il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente Capo sono nulli.

5. Nell’articolo 2, comma 16, primo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249 le parole "della presente legge" sono sostituite con le parole " nel sistema integrato delle comunicazioni".

Nell’ultimo periodo del medesimo comma le parole "ai fini della presente legge" sono soppresse.

ART. 12

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi o radiofonici).

1. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive e radiofoniche in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

ART. 13

(Limiti alla raccolta delle risorse

nel sistema integrato delle comunicazioni)

1. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.

2. I ricavi di cui al comma 1 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni ed abbonamenti, da prestazione di servizi.

3. Gli organismi di telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti da tale decreto, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

4. Nell’articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono soppresse le parole "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8".

CAPO III

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER

L’EMANAZIONE DEL CODICE DELLA RADIOTELEVISIONE.

ART. 14

(Delega al Governo per l’emanazione

del codice della radiotelevisione).

1. Il Governo, previa intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, emana, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 3, un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione, denominato "Codice della radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di dirittointernazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e alle Comunità europee.

2. Il codice della radiotelevisione indica anche i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale. A tal fine sono da qualificarsi come principi fondamentali quelli posti dal Capo I della presente legge ed i seguenti principi:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle Telecomunicazioni,nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell’Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione ad organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni naziona li e regionali, per l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto di principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell’amb iente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione ad organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, dovendosi tenere conto della potenzialità econo mica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati;

e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bo lzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;

f) attribuzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radioffussione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa.

Ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell’emittenza in ambito regiona le o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato ed assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica.

3. Lo schema del decreto di cui ai commi 1 e 2, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato- Regioni", è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato- Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE

RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA

SOCIETA’ RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Art.15.

(Definizione dei compiti del servizio

pubblico generale radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione ad una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto di servizio nazionale stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il predetto servizio, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, per l’anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro ed in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la predisposizione annuale di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, e l’effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive speciali per l’estero;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’ Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli- Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo l’entrata in vigore della presente legge.

m) la costituzione di una società per la produzione e la diffusione all’estero di programmi di cultura italiana in lingue straniere;

n) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

o) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

p) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 8, comma 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

q) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali ed in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province di Trento e di Bolzano.

r) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2;

s) la valorizzazione ed il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b);

t) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, per realizzare le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 7, dedica una quota delle ore di programmazione televisiva e radiofonica finanziate dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, ed una corrispondente quota del gettito del canone, alla trasmissione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciale. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all’attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidate alle stesse.

4. Con delibera adottata d’intesa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee- guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico ed alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

ART.16

(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al R.D. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n.880 e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente ed obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall’approvazione, è trasmesso all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero delle comunicazioni.

2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall’Autorità tra quante risultano iscritte all’apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. L’ammontare del canone di abbonamento è determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il 10 gennaio di ciascun anno, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti nell’anno in corso per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso d’inflazione programmato per l’anno in corso e le esigenze di sviluppo tecnologico dell’impresa.

4. E’ fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del predetto servizio pubblico di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

ART. 17.

(Verifica dell’adempimento dei compiti)

1. In conformità di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione della Comunità europea 2001/C 320/04, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato secondo le previsioni della presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nei contratti medesimi.

2. L’Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto di servizio nazionale ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestua lmente alla notifica ed ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell’istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

3. L’Autorità può in ogni momento dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisieconomiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

5. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio di tali funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.

6. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a venticinquemila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del tre per cento del fatturato come individuato al comma 7, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a novanta giorni.

9. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

ART. 18

(Disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.)

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della società RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’ articolo 135, comma 2 della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l’assemblea è convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell’articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal comma 7 in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati, fermo restando che due amministratori devono essere scelti, sulla base del sistema di cui al presente comma, tra i candidati inclusi nelle liste presentate dai soci di minoranza. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all’elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.

7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che la trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione.

8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla determinazione adottata d’intesa dai Presidenti delle Camere e comunicata al Ministero medesimo.

9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell’articolo 19, comma 3; fino ad allora rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103 e della legge 25 giugno 1993, n. 206 in ordine all’amministrazione e gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano tale materia. Il giorno di entrata in vigore del presente articolo il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica decadono automaticamente ed il consiglio procede alla convocazione dell’assemblea per la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi dell’articolo 2367, comma 2 del codice civile anche su richiesta di qualsiasi socio.

ART. 19

(Dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.)

1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della società RAIRadiotelevisione italiana S.p.a nella società RAI Holding S.p.a. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501- sexies, primo comma, e 2503, primo comma del codice civile sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

2. Per effetto dell’operazione di fusione di cui al comma 1, la società Rai Holding S.p.a assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a ed il Consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a si intenderanno riferite alla società risultante dall’operazione di fusione.

3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per la alienazione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. come risultante dall’operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti attuativi, ed alla legge 30 luglio 1994, n. 474. Con una o più deliberazioni del CIPE sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell’offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.

4. Una quota delle azioni aliena te è riservata agli aderenti all’offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.

5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a., è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma 1 della legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati da tale comma. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del due per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.

6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a di rami d’azienda.

7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a sono destinati per il settantacinque per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni ed integrazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all’acquisto ed alla locazione finanziaria di cui all’articolo 22, comma 4.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 20

(Attuazione del piano nazionale di assegnazione

delle frequenze radiofoniche e televisive

in tecnica digitale).

1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione ed osservando criteri di gradualità e di salva guardia del servizio, a tutela dell’utenza.

2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze ed in materia di accesso alle infrastrutture si applica la previsione dell’articolo 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART.21

(Disciplina della fase di transizione

alla trasmissione in tecnica digitale)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica i soggetti che esercitano in base a norme di legge o regolamento o atti amministrativi o dell’autorità giudiziaria o altro atto comunque legittimante l’attività radiotelevisiva, in ambito locale o nazionale, ancorchè privi di titolo abilitativo, sono autorizzati di diritto alla prosecuzione dell’esercizio e alla sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale.

2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 nonché sugli impianti acquistati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. La licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1 del presente articolo, qualora dimostrino di aver raggiunto una copertura non inferiore al settanta per cento della popolazione o del bacino locale.

5. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l’obbligo di osservare le prescrizioni che saranno sancite nel provvedimento previsto dall’articolo 29 del regolamento adottato con la delibera n. 435/01/ CONS, recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale e successive modificazioni, integrazioni o sostituzioni.

6. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente il limiti e i valori stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico- operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino all’entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscano tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

8. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L’esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

9. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell’attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale, abrogandosi le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

10. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 dell’Allegato A al regolamento approvato con delibera n. 127/00/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2000, n. 86.

ART.22

(Accelerazione ed agevolazione della

conversione alla trasmissione in tecnica digitale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio ed in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) entro il 1° luglio 2003, il 50 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di regione.

b) entro il 1° gennaio 2004, il 60 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di provincia.

c) entro il 1° gennaio 2005, l’80 per cento della popolazione, con inclusione di tutti i comuni con più di diecimila abitanti.

2. La predetta società concessionaria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla modalità digitale.

3. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 1, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.

4. Con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definiti le misure tecniche e, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell’articolo 19 conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all’acquisto ed alla locazione finanziaria necessaria per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire la diffusione di tali apparecchi almeno nel 40 per cento delle famiglie italiane entro il 31 dicembre 2004 ed almeno nel 70 per cento delle famiglie italiane entro il 31 dicembre 2005.

5. Nella fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive e radiofoniche in tecnica digitale, durante la quale si determina il progressivo ampliamento del numero globale dei programmi irradiabili ed assentibili, e fino alla data di cessazione delle trasmissioni analogiche, il limite del 20 per cento di cui all’articolo 12, comma 1 è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi o radiofonici concessi o irradiati, anche ai sensi dell’articolo 21, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri, indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una coperture pari al 50 per cento della popolazione.

6. Nella suddetta fase di attuazione gli esercenti la radiodiffusione televisiva che superino il limite di cui al comma 5 possono proseguire l’esercizio delle reti eccedenti tale limite, con l’osservanza degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali destinatarie di concessione, acondizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente via cavo o via satellite o su frequenze terrestri in tecnica digitale, e che siano convertite alla tecnica digitale secondo il programma di attuazione stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le reti terrestri eccedenti detto limite sono disattivate nel termine stabilito dall’Autorità in relazione all’effettivo e congruo sviluppo dell’utenza dei programmi radiotelevisivi via cavo o via satellite o su frequenze terrestri in tecnica digitale.

7. Alla scadenza delle concessioni e autorizzazioni rilasciate per la trasmissione in tecnica analogica le frequenze utilizzate per i programmi eventualmente eccedenti il limite di cui al comma 5 sono destinate esclusivamente alla trasmissione in digitale.

ART. 23

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 1, 2, 15, commi da 1 a 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) articolo 2, commi 1; 6, limitatamente ai primi tre periodi, dalle parole "ad uno stesso soggetto" fino alle parole "nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza"; 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) articolo 3, commi 6, 7 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

d) articolo 4, comma 8, limitatamente all’ultimo periodo, dalle parole "la concessionaria del servizio pubblico" alle parole "frequenze terrestri in chiaro", della legge 31 luglio 1997, n. 249;

e) il Capo I del titolo II della legge 4 giugno 1938, n. 880;

f) la legge 14 aprile 1975, n. 103, con esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei Titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 18, comma 9 della presente legge;

g) la legge 25 giugno 1993, n. 206, con esclusione dell’articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 18, comma 9 della presente legge.

ART. 24

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Le radio tv in diretta


I dati delle radio tv italiane

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