Piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora
in tecnica digitale (formato
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Cartografie(dal sito dell'Autorita')
Allegato A:
Relazione illustrativa al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale
1 - Premessa
2 - Criteri adottati per lelaborazione
del piano
3 - Risultati del piano
4 - Pianificazione di ulteriori risorse
5 - Siti di piano
6 - Determinazione del numero delle reti
7 - Sperimentazione
8 - Condizioni per lavvio dellattuazione
del piano
LíAUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante lí"Istituzione
dellíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare
líarticolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida allíAutorità
líelaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni,
dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini
per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
norme anche in materia di procedimento;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: "Disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi";
VISTO il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463, recante "Proroghe e differimenti di termini";
VISTA la lettera del Ministro delle Comunicazioni del 30 luglio 2002
nella quale si fa presente "Ölíimpegno del Ministero a verificare
la possibilità di reperire eventuali risorse aggiuntive nella
banda III, sia in sede nazionale che internazionale, da destinare allíuso
del T-DAB, che potrebbero nel medio periodo rendere superabili i problemi
derivanti dallíattuale indisponibilità del canale 12 in alcune
zone díItalia. Ciò per consentire un equilibrato utilizzo delle
frequenze destinate alla radiofonia digitale sin dalla fase della sperimentazioneÖ";
VISTA la delibera n, 435/01/CONS (dal sito delAutorithy)
della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "Approvazione
del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento
ordinario n. 259;
VISTO líarticolo 35 del regolamento concernente líorganizzazione ed
il funzionamento dellíAutorità per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con deliberazione 16 giungo 1998 e pubblicato nel supplemento
ordinario - n. 128 alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, che attribuisce
al consiglio dellíAutorità la competenza in materia di pianificazione
delle frequenze;
CONSIDERATA líattività istruttoria svolta dallíAutorità
avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;
SENTITE per líubicazione degli impianti le regioni e maturate le necessarie
intese con le regioni Valle díAosta e Friuli Venezia Giulia e con le
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dellíart. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249;
SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;
VISTO il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato
con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2000, pubblicato
sul supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del
20 luglio 2002 che ha recepito le decisioni della Conferenza di pianificazione
di Maastricht 2002 che assegna al servizio di radiodiffusione sonora
in tecnica digitale ulteriori 7 blocchi di frequenze nella banda UHF-L, rendendo disponibili, quindi, per tale servizio, 20 blocchi di
frequenze, di cui 4 nella banda VHF-III 223-230 MHz (canale 12) e
16 nella banda UHF -L 1452-1479,5 MHz;
RILEVATO che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che nella
predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale si adotti il criterio
della migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico,
suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo,
di norma, per líemittenza nazionale reti isofrequenziali per macroaree
di diffusione e ritenuto che la pianificazione per macroaree può
essere adottata, quando opportuno, anche per le reti locali per líemittenza
locale;
RILEVATO che il medesimo decreto-legge 23 gennaio 2001, n, 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilendo per
le trasmissioni in tecnica digitale il menzionato criterio di pianificazione,
rende possibile adottare nella predisposizione del piano di assegnazione
delle frequenze suddetto criteri più flessibili di quelli precedentemente
stabiliti allíart. 2, comma 6 della legge n. 249/97 per quanto riguarda:
- localizzazione comune degli impianti,
- equivalenza in termini di copertura del territorio per tutte le
emittenti in ambito nazionale e locale,
- bacini di utenza.
Considerata la possibilità di adottare criteri più flessibili
di quelli stabiliti nella citata legge 249/97 e la necessità
di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico,
sono state pianificate tipologie di rete isofrequenziali (SFN) non decomponibili
a livello locale e reti multifrequenziali (2-SFN e 4-SFN) decomponibili
a livello locale. Tutte le reti servono almeno il 60% del territorio
e tutti i capoluoghi di provincia. La rete 2-SFN può essere articolata
solo per bacini di utenza regionali. La rete 4-SFN può essere
articolata per bacini provinciali, salvo i casi in cui non è
tecnicamente possibile servire il territorio di una sola provincia.
In questi casi il bacino di utenza provinciale comprende il territorio
di più province. Una delle reti decomponibili a livello locale
va riservata alla concessionaria del servizio pubblico.
CONSIDERATO che in banda UHF-L potrebbero essere assegnate ulteriori
risorse attraverso una pianificazione di 2ƒ livello con conseguente
integrazione del presente Piano e che tale possibilità
è condizionata al reperimento di siti idonei secondo le procedure
previste dalla stessa legge 249/97;
VERIFICATO che non risulta possibile applicare il criterio di localizzazione
in siti comuni (postazioni) di tutti gli impianti in entrambe le bande
VHF-III e UHF-L date le differenti tipologie di rete che ne sono risultate
pianificate in ciascuna banda. In particolare è risultato che:
- gli impianti delle reti in banda UHF sono allocati in siti comuni;
- gli impianti delle reti in banda VHF-III sono generalmente collocati
in siti comuni;
- gli impianti di tutte le reti in banda VHF-III e in banda UHF-L
sono allocati parzialmente in siti comuni.
CONSIDERATO opportuno, per conferire flessibilità al Piano e
facilitarne líattuazione, líadozione del criterio di equivalenza dei
siti e dei diagrammi di antenna omnidirezionali e, quindi, di poter
considerare le reti pianificate anche come "reti di riferimento";
DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente
stabiliti;
RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione ad un valore del
99% di probabilità di servizio per ricevitore fisso o mobile,
come stabilito in sede internazionale;
UDITA la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dellíistruttoria,
ai sensi dellíarticolo 32 del Regolamento concernente líorganizzazione
ed il funzionamento dellíAutorità;
DELIBERA
Art. 1
-
Eí approvato il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora
in tecnica digitale (Piano), costituito da un tabulato suddiviso
in 21 parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia
autonoma recante indicazione delle varie postazioni di emissione con
specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove
è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, diagramma
dellíantenna trasmittente, altezza del sistema radiante, area interessata
dal servizio, frequenze utilizzabili, potenza equivalente irradiata
in dBk. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa.
-
La qualità di ricezione è stabilita ad un corrispondente
valore del 99% di probabilità di servizio per ricevitore
fisso o mobile, come stabilito in sede internazionale.
-
Il numero delle frequenze allocate in ciascuno dei siti di Piano
è diverso in funzione delle tipologie di rete.
-
Il numero delle frequenze pianificate è pari a 20, di cui
4 nella banda VHF-III e 16 nella banda UHF-L. Le reti a copertura
nazionale sono 7.
-
Gli impianti di Piano situati nelle aree di confine con i paesi
esteri devono rispettare i limiti di campo al confine come indicato
nella relazione illustrativa. Nel caso in cui le aree del territorio
italiano di confine siano soggette a interferenze di impianti di paesi
esteri líAutorità promuove le necessarie iniziative presso
il Ministero delle comunicazioni al fine di pervenire ad accordi bilaterali
con i paesi interessati per la risoluzione delle eventuali situazioni
interferenziali.
Art. 2
-
Il numero delle reti pianificate in banda VHF-III è pari
a 3, di cui 2 del tipo SFN (isofrequenziale) non decomponibili a livello
locale e 1 del tipo 2-SFN decomponibile a livello regionale.
-
Il numero delle reti pianificate in banda UHF-L sono 4, tutte
del tipo 4-SFN decomponibili a livello provinciale.
Art. 3
-
Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze potranno essere servite dagli operatori
di rete che ne fanno richiesta al Ministero delle comunicazioni
mediante uníopportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente
irradiata.
-
Fermo restando quanto indicato in premessa sulla scelta dei siti
idonei, líAutorità, entro il 31/1/2003, integra il presente
Piano con ulteriori risorse mediante una pianificazione di 2ƒ livello
che potrà apportare modifiche allo stesso Piano.
-
Gli operatori di rete che si avvalgono del criterio di equivalenza
dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti
dei livelli di interferenza prodotti allíesterno delle aree servite
secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.
-
Qualora ulteriori risorse siano rese disponibili nella banda utilizzata
(VHF o UHF) dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, il
presente Piano viene aggiornato.
Art. 4
-
Le modalità per líattuazione del Piano, ivi compresa la riserva
in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, sono stabilite
nel provvedimento di cui allíart.30, comma 1 del regolamento di cui
alla delibera n. 435/01/CONS(dal sito dell'Authority).
Nello stesso provvedimento le modalità di sperimentazioni di
cui allíart. 31 del regolamento citato sono integrate alla luce del
presente Piano.
-
Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze è
depositato a libera visione del pubblico presso la sede dellíAutorità
in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e presso líufficio di rappresentanza
di Roma, via delle Muratte n. 25.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dellíAutorità
ed entra in vigore 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 31 luglio 2002
IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Lari
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto
Allegato A alla delibera n. 249/02/CONS
Relazione illustrativa al piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale
1 - PREMESSA
Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale (di seguito denominato Piano) è stato
elaborato dallíAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di
seguito Autorità) tenendo presenti le procedure ed i criteri previsti
dalle leggi 249/97 e 66/01, sentendo la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di
emittenti o reti private.
Si segnala, che nel rispetto delle citate leggi, ai fini di massimizzare
líuso efficiente delle bande di frequenze assegnate al servizio di radiodiffusione
sonora in tecnica digitale terrestre (in seguito denominato DAB-T), nella
predisposizione di detto Piano si sono suddivise le risorse in relazione
alla tipologia del servizio e prevedendo macro aree di diffusione. Inoltre,
per conferire flessibilità e per facilitare la fase di attuazione
dello stesso Piano si è introdotto il principio dellí"equivalenza
dei siti", di cui si dirà in seguito.
2 - CRITERI ADOTTATI PER LíELABORAZIONE DEL PIANO
Per líelaborazione del Piano, si sono adottati i criteri di seguito descritti.
-
Bande e frequenze
Le bande di frequenze sono quelle attribuite al DAB-T dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze e successive integrazioni, líultima
delle quali ha recepito le decisioni della Conferenza di pianificazione
di Maastricht 2002, che ha attribuito al servizio DAB - T ulteriori
7 blocchi di frequenze della banda UHF-L oltre ai 9 precedentemente
attribuiti. Tali bande sono:
-
la banda VHF-III, per un totale di 4 blocchi;
-
la banda UHF-L, per un totale di 16 blocchi.
Per semplicità di esposizione, in seguito si userà il
termine "frequenze" al posto di "blocchi di frequenze".
- Bacini di utenza
Il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini di utenza
nazionali e locali. I primi coincidenti con un area geografica servita
che comprende almeno il 60% del territorio nazionale e tutti i capoluoghi
di provincia. I secondi coincidenti, di norma, con il territorio delle
regioni o delle province. (1)
(1) I bacini di utenza locali coincidenti
con il territorio delle Regioni sono stati adottati in quanto la rete
2-SFN in banda VHF-III non è decomponibile a livello provinciale.
- Siti e siti equivalenti
I siti inseriti nel Piano sono stati scelti sulla base delle intese
con le Regioni a statuto speciale della Valle díAosta e Friuli-Venezia
Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché
sentite le rimanenti Regioni, secondo le procedure indicate nelle leggi
249/97 e 122/98.
Il Piano ha definito uno specifico insieme di siti e allocato su ognuno
di essi un numero di frequenze corrispondenti al numero ed alla tipologia
delle reti pianificate e le relative caratteristiche di emissione degli
impianti.
Tali reti possono essere considerate come "reti di riferimento",
in quanto in sede di progettazione, ogni sito (e i rispettivi parametri
radioelettrici di irradiazione) o al limite líinsieme di siti che servono
un determinato bacino, può essere sostituito da un sito o un
insieme di siti "equivalente", conformemente a quanto specificato
sul criterio di equivalenza nel par. 5.
Il criterio di localizzazione nello stesso sito di tutti gli impianti
che servono la stessa area (siti comuni), non è applicabile per
tutti gli impianti che usano frequenze dellíuna o dellíaltra banda VHF-III e UHF-L, date le differenti tipologie di rete che sono risultate
dalle pianificazione in ciascuna banda. Per le reti pianificate in banda
UHF-L tutti gli impianti sono allocati negli stessi siti, in parte
dei quali sono allocati anche gli impianti delle reti pianificate in
banda VHF-III. Quanto sopra è dovuto alle caratteristiche di
propagazione delle due bande molto diverse tra loro che danno luogo
a strutture e configurazioni di rete dissimili.
-
Parametri radioelettrici
I parametri radioelettrici sono stati determinati secondo standard
internazionalmente stabiliti.
Nella redazione del Piano sono stati adottati diagrammi di irradiazione
omnidirezionali per conferire al Piano stesso, insieme allíadozione
del criterio di equivalenza, maggiore flessibilità nella fase
attuativa. Per ogni sito è specificata la potenza irradiata (Effective
Radiated Power - ERP) da ciascun impianto.
-
Qualità di ricezione
La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente
al 99% di probabilità di servizio per ricevitore fisso o mobile.
Tale valore è conforme alle prescrizioni della Conferenza CEPT
di pianificazione di Maastricht 2002.
-
Tipologia di rete
Le tipologie di rete di radiodiffusione pianificate sono le seguenti:
3 - RISULTATI DEL PIANO
Per la scelta della tipologia di rete da pianificare nel rispetto dei
criteri indicati al par. 2 sono state preliminarmente studiate varie soluzioni.
Alcune delle tipologie di rete studiate non sono risultate idonee a soddisfare
líuno o líaltro dei criteri citati, quali:
-
il limite minimo della percentuale di territorio nazionale da servire
pari al 60%, comprendente tutti i capoluoghi di provincia;
-
la decomponibilità della rete a livello di bacino locale;
-
líuso efficiente dello spettro di frequenze.
Conseguentemente sono state adottate le seguenti tipologie di rete:
-
per la banda VHF-III, la rete tipo SFN e la rete tipo 2-SFN;
-
per la banda UHF-L, la rete tipo 4-SFN.
Le reti nazionali pianificate in ciascuna banda sono le seguenti:
-
n. 2 reti tipo SFN e n. 1 rete tipo 2-SFN in banda VHF-III,
-
n. 4 reti tipo 4-SFN in band UHF-L.
Il totale delle reti pianificate è, quindi, pari a 7.
Le due reti tipo SFN in banda VHF-III, non sono decomponibili a livello
locale.
La rete tipo 2-SFN in banda VHF-III è decomponibile a livello
regionale.
Le 4 reti tipo 4-SFN in banda UHF-L sono decomponibili a livello
provinciale. Per queste ultime, al fine di ottimizzare líuso delle risorse
spettrali disponibili, è stato necessario accorpare, in alcuni
casi, in un solo bacino provinciale, il territorio di più province
adiacenti in quelle aree che sono risultate critiche dal punto di vista
interferenziale.
Per quanto riguarda territorio e popolazione serviti e articolazione
delle reti per tipologia, i dati sono qui di seguito indicati:
-
Reti in banda VHF-III
- rete tipo SFN
- rete tipo 2-SFN
Rete in banda UHF-L
Per questa ragione il numero dei bacini di utenza non coincide con
il numero delle province che è pari a 103.
4 - PIANIFICAZIONE DI ULTERIORI RISORSE
LíAutorità ha preso in considerazione la possibilità
di pianificare ulteriori reti. Dai primi studi effettuati si delineano
buone prospettive nellíutilizzazione della banda UHF-L per la pianificazione
di reti cittadine che servano i capoluoghi di regione e province autonome
di Trento e Bolzano, non escludendo aprioristicamente alcuni capoluoghi
di provincia.
LíAutorità, dopo aver verificato questa possibilità
e accertata la disponibilità dei siti necessari con i pareri e
le intese di tutte le Regioni e province autonome, elaborerà un
piano convenzionalmente definito di "secondo livello" che sarà
oggetto di un provvedimento ad integrazione del presente Piano e che potrà
comportare delle modifiche per quanto riguarda siti e parametri radioelettrici
dello stesso Piano. Il provvedimento di cui sopra, se detto piano di 2ƒ
livello risulterà fattibile, potrà essere adottato prevedibilmente
entro il 31 gennaio 2003.
5 - SITI DI PIANO
Líelaborazione del Piano ha portato a determinare i siti sui quali
allocare le frequenze delle reti in banda VHF-III e/o in banda UHF-L.
Alcuni di tali siti potrebbero subire variazioni a seguito di segnalazioni
da parte delle regioni successive allíadozione del Piano.
Tutti i siti, con le frequenze allocate, sono indicati nel Piano per
regione, con i capoluoghi di regione e di provincia serviti da ciascuno
di essi.
Il numero delle frequenze allocate su ciascuno di tali siti è
diverso in funzione delle tipologie di reti pianificate.
Dato che nel pianificare le 20 frequenze della banda VHF-III e UHF-L è stato seguito il criterio della massima efficienza nellíuso
dello spettro, è possibile una potenziale esistenza di eventuali
situazioni interferenziali dovute allíutilizzazione delle stesse frequenze
operanti nei paesi limitrofi, sia verso líinterno che verso líestero.
Al fine di evitare le interferenze generate dagli impianti italiani situati
nelle aree di confine, gli stessi non devono generare campi superiori
ai 41 dB(µV/m) sui punti di verifica al confine
(boundary test points) come definiti dalla Conferenza di Maastricht 2002.
Per quanto riguarda le interferenze generate dagli impianti esteri sul
territorio italiano, le competenti Autorità italiane prenderanno
le necessarie iniziative per pervenire ad accordi bilaterali con i paesi
esteri interessati intesi alla risoluzione delle eventuali situazioni
interferenziali.
Quanto sopra può comportare modifiche delle caratteristiche di
emissione degli impianti di Piano, nonché marginali variazioni
alle percentuali di territorio e popolazione serviti con qualità
pari al 99%.
Come è stato già indicato nel par. 2, líadozione del criterio
di equivalenza dei siti, obbliga il licenziatario che si avvale di tale
criterio, a progettare e realizzare la rete secondo le modalità
che vengono qui di seguito descritte.
Detto licenziatario può:
-
sostituire i siti di Piano della rete assegnata con altri siti;
-
utilizzare, sempre per la rete assegnata, siti aggiuntivi a quelli
di Piano;
-
modificare le caratteristiche di emissione degli impianti interessati.
Tale possibilità è ammessa purché il campo generato
in opportuni "punti di verifica", di seguito specificati, non
superi il livello massimo di 41 dB(µV/m) a
10 m dal suolo (31 dB(µV/m) a 50 m dal suolo)
stabilito dalla Conferenza di pianificazione di Maastricht 2002.
I punti di verifica di cui sopra sono, di norma, situati sul confine
dei bacini di utenza nei cui ambiti vengono riutilizzate le stesse frequenze
usate nel bacino assegnato al licenziatario e per le quali lo stesso intende
avvalersi del criterio di equivalenza dei siti. Il limite di campo di
41 dB(µV/m) deve essere rispettato per ciascuna di queste frequenze.
Inoltre, tale licenziatario deve rispettare, di norma, il limite massimo
di campo generato di 81 dB(µV/m) tra frequenze
adiacenti, stabilito dalla Conferenza di Maastricht.
Per i nuovi siti individuati, i soggetti interessati dovranno acquisire
preliminarmente, a loro cura, le necessarie autorizzazioni dalle competenti
autorità locali.
Gli stessi soggetti, ottenute le suddette autorizzazioni predispongono
il progetto, corredato dalla documentazione che ne dimostrino la fattibilità,
da inviare obbligatoriamente per líapprovazione al Ministero delle Comunicazioni
che ne richiede la verifica di compatibilità radioelettrica con
il Piano allíAutorità.
Oltre agli impianti di Piano assegnabili ai licenziatari in sede di rilascio
delle licenze, è possibile che si verifichi il caso che gli stessi
licenziatari richiedano ulteriori impianti, in aggiunta a quelli pianificati,
estendendo la rete assegnata oltre i limiti di copertura risultanti dal
Piano stesso o anche per coprire aree interne a quelle coperte con gli
impianti di Piano.
In linea generale, tali impianti avranno una potenza inferiore a quella
degli impianti pianificati e per questo motivo non sono stati inseriti
nel Piano.
Per líacquisizione di questi ulteriori impianti, che andranno, ovviamente,
a collocarsi su siti diversi da quelli di Piano, i licenziatari dovranno
seguire le stesse procedure sopra descritte per i siti equivalenti.
6 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RETI
Si premette che per determinare il numero delle reti che tecnicamente
possono diffondere programmi e dati solo in ambito nazionale e il numero
delle reti che possono diffondere programmi e dati sia in ambito nazionale
che locale, si fa riferimento al par. 3 (Risultati del Piano).
Sulla base delle tipologie di rete pianificate si hanno:
-
n. 2 reti che possono diffondere programmi e dati in ambito nazionale
solamente, date dalle 2 reti tipo SFN in banda VHF-III;
-
n. 5 reti che possono diffondere programmi e dati sia in ambito nazionale
che in ambito locale, costituite dalla rete tipo 2-SFN in banda
VHF-III e dalle 4 reti tipo 4-SFN in banda UHF-L.
Delle 5 reti di cui al punto b), la rete tipo 2-SFN in banda VHF-III, consente di diversificare programmi e dati in ciascun bacino regionale
(o provinciale nelle province autonome di Trento e Bolzano), mentre le
reti tipo 4-SFN in banda UHF-L permettono di diversificare programmi
e dati in ciascun bacino provinciale.
Si fa rilevare che per la concessionaria del servizio pubblico la riserva
di una rete a livello nazionale potrebbe essere del tipo 2-SFN in banda
VHF-III o del tipo 4-SFN in banda UHF-L. Si ricorda, inoltre, che,
come indicato al par. 3, 14 bacini provinciali comprendono il territorio
di più province, portando il numero complessivo dei bacini provinciali
a 83.
Tenuto conto di quanto detto il numero delle reti in ambito locale potrebbe
variare da un minimo di 270 a un massimo di 332.
Eí opportuno segnalare anche che nella determinazione sopra indicata
del numero delle reti locali, non si è tenuto conto della possibilità
per ogni soggetto interessato di richiedere licenze per più regioni
o province limitrofe nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e, pertanto,
i dati indicati rappresentano il massimo numero totale di reti locali.
7 - SPERIMENTAZIONE
Líavvio della sperimentazione è condizionata dalla disponibilità
effettiva delle frequenze pianificate.
Le 16 frequenze attribuite al DAB-T dalla banda UHF-L dovranno essere
totalmente liberate entro il 1ƒ gennaio 2003.
Per quanto riguarda il canale 12 della banda VHF-III, dal quale derivano
le 4 frequenze pianificate, è nota la sua utilizzazione da parte
di concessionari e autorizzati che eserciscono la radiodiffusione televisiva
analogica.
Pertanto la sperimentazione con tali frequenze può essere avviata
solo in quei casi in cui ne è stata verificata la effettiva disponibilità.
Ulteriori risorse in banda VHF-III potrebbero essere rese disponibili
modificando e integrando il vigente piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
I soggetti che richiedono líabilitazione alla sperimentazione debbono
progettare e realizzare gli impianti conformemente alla rete del presente
Piano cui fanno riferimento.
Risulta, pertanto, necessario integrare le modalità di sperimentazione
previste dallíart. 31 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
digitale (approvata dallíAutorità con delibera
435/01/CONS) attraverso il provvedimento previsto allíart. 30 dello
stesso regolamento.
8- CONDIZIONI PER LíAVVIO DELLíATTUAZIONE DEL PIANO
Per líavvio dellíattuazione del Piano risulta pregiudiziale il varo del
provvedimento regolamentare succitato per disciplinare le ulteriori modalità
di sperimentazione, le modalità di rilascio delle licenze e autorizzazioni,
e stabilire le riserve per le minoranze linguistiche riconosciute.
Visita il sito dell' Autorita' Garanzie Comunicazioni